Lo Statuto

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione I Compagni di Jeneba ONLUS  ha sede in Strada Nona, 32– 60019 Senigallia (AN)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 (Denominazione e sede)

L’organizzazione di volontariato, denominata: “I Compagni di Jeneba” assume la forma giuridica di associazione. E’ apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale a Senigallia (Provincia di Ancona- Italia), e ha carattere di operatività nazionali e internazionali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato I Compagni di Jeneba è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore socio-assistenziale e tutela dei diritti, per contribuire alla cooperazione allo sviluppo internazionale, gestita in sussidiarietà sia in centro che in periferia, con i Paesi in via di sviluppo.

L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e realizzare iniziative socio-sanitarie ed educative in favore di soggetti svantaggiati e delle fasce più deboli
b) promuovere e realizzare iniziative in favore dell’infanzia
c) promuovere e realizzare azioni di solidarietà sociale e umana
d) intervenire con interventi di sostegno economico diretto o indiretto, verso enti, istituti e/o soggetti che provvedono alle prestazioni definite ai punti a, b e c del presente articolo.
e) svolgere attività di protezione civile secondo le norme di legge in vigore.
f) promuovere il dibattito sui problemi della comunità locale e formulare agli enti locali proposte per azioni nelle materie precedentemente evidenziate
g) sensibilizzare la collettività alle problematiche connesse alle materie precedentemente elencate

ART. 6 (Ambito di attività)

L’associazione opera nell’ambito della Regione Marche per coordinare le attività di cooperazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: “I compagni di Jeneba” seguito dall’indicazione della località della sede.

ART. 7 ( Soci)

7.1 Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell’associazione stessa. L’associazione è aperta a tutte le persone fisiche, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

7.2 I membri dell’associazione si distinguono in:

a) Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b) Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell’associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;
c) Soci Onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell’attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell’associazione.

7.3 La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull’ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

7.4 I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell’associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

7.5 La qualità di Socio si perde per:

a) Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b)Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c)Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell’associazione;
d)Mancato pagamento della quota associativa annuale.

Contro l’esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo, per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L’assemblea )

L’assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e, per gravi motivi, revocare i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia ilnumero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato dai soci fondatori (membri di diritto) e da un numero tra quattro e sei componenti (membri elettivi), eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Nelle more della costituzione del primo direttivo, le cariche sono coperte dai soci fondatori.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dal direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Tesoriere)

Il tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri, ad esso si applicano in quanto compatibili le norme che regolano il presidente. Il tesoriere ha il compito di curare l’andamento economico dell’associazione, di predisporre il bilancio annuale, di tenere una ordinata contabilità e di tenere i registri contabili previsti dalla vigente legislazione. I pagamenti in contanti devono essere autorizzati dal presidente e le altre forme di pagamento diverse dal contante devono riportare le firme congiunte del presidente e del tesoriere.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 19 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 21 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 24 (Dipendenti e collaboratori)

L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 26 (Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 29 (Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Nelle more della costituzione degli organi sociali, tutte le cariche e le funzioni sono esercitate dai soci fondatori.